- Nota integrativa e trasparenza erogazioni pubbliche
L'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge124/2017, come modificato dall’art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019) impone alle imprese di indicare in nota integrativa (comma 125-bis) “gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni”. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario sia inferiore a (complessivi) € 10.000 nel periodo considerato (comma 127).
La novità decorre dal bilancio relativo al 2018.
Fra le questioni interpretative "chiarite" con le modifiche apportate dal DL 34/2019 si segnala:
(i) l'esclusione dagli obblighi di trasparenza per le misure "aventi carattere generale" e quelle aventi "natura corrispettiva" di una prestazione svolta;
(ii) la sostituzione della locuzione "... imprese che ricevono ..." (contenuto nel comma 125 ante modifica) con "... effettivamente erogati" (più chiaramente riconducibile a un criterio di "cassa");
(iii) che la nuova disciplina sulla trasparenza riguarda anche le imprese non soggette alla redazione della nota integrativa (es. imprese individuali o società di persone) da adempiere attraverso la pubblicazione (entro il 30 giugno dell'anno successivo) sul proprio sito internet o, in mancanza, su quello della associazione di categoria di appartenenza.
E' stato precisato (art. 3, comma 6-bis, D.L. 73/2022 in vigore dal 20/8/2022) che "fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, la registrazione operata Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, dai soggetti che concedono o gestiscono detti aiuti tiene luogo degli obblighi informativi dei percettori (i.e. imprese) “a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza” (comma 125-quinquies, art. 1, L. 124/2017).
N.B. Tal ultima condizione (rinvio operato in nota integrativa/sito internet) è stata eliminata dall’art. 8, co.2, della L. 160/2023 in vigore dal 30/11/2023; la la versione aggiornata della norma (comma 125-quinquies, cit.) dispone che "per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gesticono gli aiuti medeismi ai sensi della realtiva disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis".
Sanzioni inosservanza
A partire dal 1° gennaio 2020 (comma 125-ter primo periodo) l'inosservanza degli obblighi informativi comporta:
(a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000;
(b) la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; in tal caso (secondo periodo comma cit) decorsi 90 gg dalla contestazione senza che si avvenuta la pubblicazione e il pagamento della sanzione di cui al punto precedente, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Per l'anno 2021 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° luglio 2022 (termine dapprima previsto al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 e successivamente differito al 1° luglio 2022 dalla legge n. 16/2022 di conversione del D.L. 228/2021, come previsto dall'articolo 1 comma 28-ter ).
Per l'anno 2022 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies D.L. 228/2021 introdotto dalla legge n. 16 di conversione).
Documentazione
- Testo dell'art. 1 della L. 124/2017 come modificato dal DL 34/2019 (testo ante conversione) - clicca qui
- Nota congiunta ANC e Confimi Industria del 2/5/2019 - clicca qui
- Apiweekly 29/4/2019 (richiamo attraverso Registro Nazionale Aiuti e nuovo prospetto in Redditi e Irap) - clicca qui
- Nota congiunta ANC e Confimi Industria del 11/04/2019 - clicca qui
- Apiweekly 03/04/2019 (analisi nuovi obblighi ante modifiche DL 34/2019) - clicca qui
- Apiweekly 22/06/2022 - clicca qui
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La novità decorre dal bilancio relativo al 2018.
Fra le questioni interpretative "chiarite" con le modifiche apportate dal DL 34/2019 si segnala:
(i) l'esclusione dagli obblighi di trasparenza per le misure "aventi carattere generale" e quelle aventi "natura corrispettiva" di una prestazione svolta;
(ii) la sostituzione della locuzione "... imprese che ricevono ..." (contenuto nel comma 125 ante modifica) con "... effettivamente erogati" (più chiaramente riconducibile a un criterio di "cassa");
(iii) che la nuova disciplina sulla trasparenza riguarda anche le imprese non soggette alla redazione della nota integrativa (es. imprese individuali o società di persone) da adempiere attraverso la pubblicazione (entro il 30 giugno dell'anno successivo) sul proprio sito internet o, in mancanza, su quello della associazione di categoria di appartenenza.
E' stato precisato (art. 3, comma 6-bis, D.L. 73/2022 in vigore dal 20/8/2022) che "fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo".
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, la registrazione operata Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, dai soggetti che concedono o gestiscono detti aiuti tiene luogo degli obblighi informativi dei percettori (i.e. imprese) “a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza” (comma 125-quinquies, art. 1, L. 124/2017).
N.B. Tal ultima condizione (rinvio operato in nota integrativa/sito internet) è stata eliminata dall’art. 8, co.2, della L. 160/2023 in vigore dal 30/11/2023; la la versione aggiornata della norma (comma 125-quinquies, cit.) dispone che "per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gesticono gli aiuti medeismi ai sensi della realtiva disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis".
Sanzioni inosservanza
A partire dal 1° gennaio 2020 (comma 125-ter primo periodo) l'inosservanza degli obblighi informativi comporta:
(a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000;
(b) la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; in tal caso (secondo periodo comma cit) decorsi 90 gg dalla contestazione senza che si avvenuta la pubblicazione e il pagamento della sanzione di cui al punto precedente, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Per l'anno 2021 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° luglio 2022 (termine dapprima previsto al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 e successivamente differito al 1° luglio 2022 dalla legge n. 16/2022 di conversione del D.L. 228/2021, come previsto dall'articolo 1 comma 28-ter ).
Per l'anno 2022 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies D.L. 228/2021 introdotto dalla legge n. 16 di conversione).
Documentazione
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