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- Acquisti irregolari: adempimenti del cessionario/committente

Nella disciplina Iva, salvo casi particolari (acquisti con reverse charge) l’Iva è dovuta all’Erario dal cedente o prestatore del servizio che, oltre ad adempiere agli obblighi di certificazione (fattura, ricevuta fiscale o scontrino, ecc.) e registrazione delle operazioni effettuate, versa cumulativamente l’imposta (mensilmente, trimestralmente o annualmente, a seconda dei casi), al netto dell’Iva detraibile relativa alle operazioni passive. Per l’omessa certificazione e/o registrazione nonché per gli omessi versamenti sono previste dalla norma specifiche sanzioni in capo al cedente/prestatore. Nel caso di mancata fatturazione o ricevimento di fattura irregolare, il cessionario o committente che acquista beni o servizi nell’esercizio d’impresa, arte o professioni non è, tuttavia, immune da adempimenti, bensì acquisisce degli obblighi sussidiari di fatturazione (autofatturazione), in mancanza dei quali sono previsti a suo carico specifiche sanzioni.

 


Per approfondimenti vedi notiziario Apindustria Vicenza n° 16/2005 (clicca qui).
Per il caso dello "sforamento" della dichiarazione d'intento da parte del fornitore vedi Apiweekly 202304N2 (clicca qui)
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