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- Acconto Iva: versamento dell'acconto Iva di dicembre

Entro il 27 dicembre (con proroga al giorno lavorativo successivo, se festivo) è previsto il pagamento di un acconto Iva relativo
- al mese di dicembre, per i soggetti con liquidazione mensile,
- a quanto risultate dalla dichiarazione annuale, per i soggetti con liquidazione trimestrali;
- a quanto risultante dal 4° trimestre, per i soggetti c.d. trimestrali "speciali".
La misura dell'acconto è prevista nell' 88% e può essere determinata secondo i seguenti tre metodi:
-metodo storico
-metodo previsionale.
E’ possibile, in alternativa ai metodi sopra indicati, utilizzare un terzo metodo denominato
-metodo contabile (o della pre-liquidazione o della liquidazione straordinaria),
che tenga conto delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre (momento di effettuazione dell'operazione). In quest’ultimo caso l’importo da versare dovrà essere pari al 100% di quanto risulta dalla liquidazione.

 Si evidenzia che (a partire dal modello Iva 2009) il metodo adottato nella determinazione dell'acconto va indicato nel quadro VH della dichiarazione annaule.

 L'acconto non è dovuto se di ammontare inferiore ad euro 103,29.
Per approfondimenti, si rinvia all'articolo pubblicato sul notiziario Apindustria Vicenza N° 20/2004 (clicca qui per scaricare il documento).

Si evidenzia, inoltre, che, con R.M. n° 157/E del 23/12/2004, è stato chiarito che:
-  per i soggetti trimestrali, nell’individuazione della base di riferimento per il calcolo dell’acconto, può non essere considerata la maggiorazione dell’1% a titolo di interesse (in altri termini la base storica può essere individuata con la seguente formula: rigo VL38 meno rigo VL36 + acconto versato l’anno precedente)[1];
-  i soggetti che escono dal regime delle nuove iniziative o delle attività marginali di cui agli articolo 13 e 14 della Legge 388/2000, non sono tenuti al versamento dell’acconto nel primo anno di uscita per mancanza della base di riferimento (tali soggetti, infatti, in vigenza del regime agevolato non sono tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche ma al solo versamento Iva annuale). 

Infine,  per il caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, si rinvia alla sezione  fiscale > approfondimenti > ravvedimento operoso - clicca qui
 
_________

[1] I riferimenti al rigo VL 38 (totale Iva dovuta in dichiarazione annuale) e VL 36 (interessi dovuti in sede dichiarazione annuale) si riferiscono al modello IVA 2005 relativo al 2004.

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