Legge annuale sulle piccole e medie imprese e sicurezza | Modifiche al D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il 23 marzo 2026 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 34 del 11 marzo 2026, Legge annuale sulle piccole e medie imprese, che introduce alcune modifiche al D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TUS) con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle PMI mantenendo elevati standard di sicurezza sul lavoro.
Tra le nuove disposizioni, in vigore dal 7 aprile 2026, la principale riguarda l’inserimento dell’art. 3 comma 7-bis nel D.Lgs. 81/08, dell’obbligo di informativa annuale per i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (smart working).
Il datore di lavoro ha pertanto l’obbligo di consegnare con cadenza annuale al lavoratore, e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, assolvendo in tal modo tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con l’attività lavorativa in modalità agile, in particolare relativamente all’utilizzo dei videoterminali.
La novità non è nell’obbligo, già previsto dal D.Lgs. 81/17 recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, ma nella sua collocazione all’interno del TUS e la previsione di specifiche sanzioni a carico del datore di lavoro, o del dirigente. Il mancato adempimento è punito con la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da circa 1.738.61 a 7.403.96 euro.
Tra le altre modifiche della Legge PMI al D.Lgs. 81/08, previsto che INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le microimprese e le piccole e medie imprese, calibrati in funzione della dimensione aziendale (introduzione all’articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione del comma 5-ter) e che la formazione dei lavoratori debba essere assicurata anche durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni, sia in caso di sospensione totale dell’attività sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro (inserimento lettera b-bis) al comma 4).
A cura di F. Capraro_Area Sicurezza
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