Microplastiche: obblighi di reporting in arrivo
Il Regolamento UE n. 2023/2055 impone a Chi produce articoli a partire da granuli, pellet o polveri plastiche di comunicare ogni anno quante microplastiche vengono accidentalmente disperse in ambiente durante la lavorazione.
La prima comunicazione deve essere inviata ad ECHA, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, entro il 31 maggio 2026 con riferimento alla produzione del 2025.
Ai fini della dichiarazione è necessario recuperare i kg di materie prime plastiche ricevute nel corso del 2025, le giacenze di magazzino a fine 2024 e fine 2025 e i kg di articoli finiti spediti ai rispettivi Clienti. In aggiunta ai dati di produzione è necessario quantificare i kg di scarti plastici destinati a recupero/riciclo o smaltimento esterno e quelli eventualmente confluiti nelle acque di scarico.
La dichiarazione dovrà essere effettuata tramite il software IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) e inoltrata all’Agenzia Chimica Europea (ECHA).
Con il Regolamento UE n 2025/2365 del Parlamento Europeo del 12 novembre 2025 il Legislatore ha inoltre introdotto nuovi obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenire la dispersione di microplastiche in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. La norma si applica agli operatori economici (persone fisiche o giuridiche che detengono e controllano un impianto) che fabbricano prodotti in plastica in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente e ai vettori che trasportano i pellet nell’Ue.
Sono definiti pellet in plastica tutti i materiali da stampaggio contenenti polimeri di origine primaria o secondaria o di entrambi i tipi” aventi aspetti e forme molteplici quali “granuli, fiocchi, resine, cilindri, perle, polveri, micropolveri, microsfere e agglomerati in plastica.
Viene esclusa la “polvere di pellet” di plastica in quanto residuo industriale della manipolazione, macinazione o della lavorazione di pellet in plastica che non è utilizzata nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica.
Al fine di prevenire la dispersione di pellet in plastica gli “operatori economici” devono istituire, attuare e tenere costantemente aggiornato per ciascun impianto un “Piano di Gestione dei rischi” impostato come da indicazioni contenute nell’Allegato 1 al REGOLAMENTO (UE) 2025/2365. Il Piano di Gestione deve essere sottoposto a valutazione e certificazione da parte di un Ente terzo accreditato. In caso di volumi gestiti inferiori a 1.500 tonn/anno è possibile procedere con una autodichiarazione di conformità in sostituzione della “certificazione di conformità” con Ente terzo.
Al fine di valutare l’adeguatezza del Piano di Gestione dei rischi gli “operatori economici” devono tenere traccia delle quantità di pellet di plastica dispersa annualmente unitamente alle quantità manipolate.
Impatto per le aziende
Le imprese coinvolte dai Regolamenti di cui sopra dovranno verificare l’applicabilità della restrizione microplastiche, predisporre sistemi di tracciabilità delle dispersioni e adeguare i processi di gestione dei pellet.
A cura di A. Meneghini_Area Ambiente
0444.232210
- Creato il .
