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Polizze catastrofali per le imprese: un obbligo con troppe difficoltà

Poco condivisibile che l’Erario riscuota pure il 21,25% sui premi e solo dalle imprese. Aiuti pubblici a rischio in caso di inadempienza.

«Così com’è stato scritto questo provvedimento sembra quasi una beffa nei confronti delle imprese». Non usa mezzi termini Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza, nel commentare le novità che obbligano gli imprenditori alla copertura dei rischi catastrofali su terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature impiegati nell’attività. Le norme sono già in vigore da fine marzo 2025, per le grandi imprese, ma sono state prorogate al 1° ottobre, per quelle di medie dimensione, e al 31 dicembre 2025, per le piccole e micro.

Il Governo ha infatti stabilito che nel bilancio dello Stato non verranno più stanziati fondi in aiuto alle imprese in caso di catastrofi, e che le stesse, se non provvederanno alla copertura degli eventi calamitosi e catastrofali (polizze Cat Nat) con compagnie di assicurazione private, non potranno accedere agli ordinari contributi per bandi e altri incentivi agli investimenti. Non solo. Come precisa uno studio di Confimi Industria, coordinato dall’Ufficio fiscale di Apindustria Confimi Vicenza, e dall’Associazione nazionale commercialisti (disponibile nel sito dell'Associazione), tra le tante incongruità e le molte questioni rimaste irrisolte, anche dopo le modifiche introdotte con la recente conversione del decreto proroghe, non è stato inequivocabilmente chiarito, per il caso diffuso dei beni in locazione, chi, fra locatario e proprietario debba effettuare la copertura, con il rischio che, in caso di mancata polizza, a pagare pegno (perdita degli aiuti agli investimenti) siano entrambi.

«Non intendiamo entrare nel merito delle non facili scelte adottate dal Governoconclude Rigotto -, certo è che lascia perplesso scoprire che sui premi lo Stato incassa anche il 21,25% dell’ordinaria imposta sulle assicurazioni”. Tassa che, per inciso, non viene invece applicata sulle medesime polizze – non obbligatorie – eventualmente stipulate su abitazioni private».

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