PROVA CESSIONI INTRACOMUNITARIE: ULTIMI CHIARIMENTI DELL’ESTATE (ATTI CONVEGNO SETTEMBRE 2014)
a cura dell'UFFICIO FISCALE
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Com’è noto[1], nelle cessioni intracomunitarie di beni, per giustificare il regime di non imponibilità all'IVA, fra le altre, si deve provare il materiale trasferimento dei beni nel paese comunitario di destinazione. L'Agenzia delle Entrate, con la recente R.M. n. 71 del 24 luglio 2014 (disponibile sul sito dell’Associazione) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria nel caso in cui non sia disponibile un documento di trasporto (ndr ci si riferisce, non tanto alla mancanza del d.d.t., ma ad altri documenti di natura non fiscale come, ad esempio, CMR, lettera di vettura, ecc tipici del trasporto eseguito da terzi).
La citata risoluzione affronta il caso particolare di beni (imbarcazioni da diporto) che, nel caso di specie, non vengono trasportati con altri mezzi ma si muovono autonomamente (via mare) a cura del cessionario. Di là delle peculiarità del caso, da tale risoluzione emerge (ulteriormente) rafforzato il ruolo della “dichiarazione di arrivo” richiesta al e rilasciata dal cessionario. Laddove, infatti, non si disponga di altra documentazione che riporti anche la firma per ricezione del destinatario (attenzione non in partenza, ma all’arrivo a destino) è opportuno (in particolare nelle problematiche rese franco fabbrica) farsi rilasciare dal cliente una dichiarazione (in carta libera) che confermi (nel tempo e nel luogo coerenti con il resto della documentazione) l’arrivo a destino (nell’altro stato UE) dei beni. Di tali tematiche si è parlato in occasione del convengo tenuto in associazione lo scorso 18 settembre i cui atti sono a disposizione delle aziende associati sul sito dell’Associazione (vedi indirizzo indicato in calce).
Pubblicato il 17 Ottobre 2014
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